Siamo in periodo di crisi, ogni
spesa, per moltissime famiglie, deve essere calibrata, valutata attentamente. Troppo
spesso accade di passare davanti a vetrine con bizzarri e perenni cartelli “Vetrina
in allestimento”.
Questo, nella quasi totalità dei casi, è una vera presa in
giro. Non esporre i prezzi al pubblico, come richiede la legge, è un espediente
subdolo per costringere il cliente ad entrare e chiedere, una volta dentro
qualcosa succederà. Le trappole per il consumatore sono infinite, le studiano
psicologi, architetti, esperti di marketing. Vanno dall’esposizione della merce negli
scaffali dei centri commerciali ai trabocchetti di offerte speciali, ai pagamenti dilazionati e
ancora in molte altri escamotages. Uno studio ha stabilito, per esempio, che i
prodotti da “spingere” debbano essere ad altezza dello sguardo. Trovare lo
zucchero in un supermercato è impresa titanica, prima passi da migliaia di
prodotti inutili che attraggono. Lo sguardo, molto spesso, porta a sinistra, per
questo i prodotti dello stesso settore meno cari stanno a destra. Poi ci sono
le strabilianti offerte rateali. Solo 3 euro al giorno!!! 3 euro moltiplicato
per 365 giorni fa 1095 Euro totali.
Magari per un prodotto venduto
Per ulteriore chiarezza riguardo
ai prezzi esposti nelle vetrine ecco un piccolo vademecum:
PUBBLICITA’ DEI PREZZI
(Rif.: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 14 - Art. 14)
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque essi siano collocati
(sia all’esterno dell’esercizio sia al suo interno, nelle vetrine o sui banchi
di vendita) devono riportare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di
vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre
modalità idonee allo scopo;
2. nel caso siano esposti insieme prodotti identici dello stesso
valore, è sufficiente l’uso di un unico cartello. Tuttavia, negli esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio (in cui, cioè, il
cliente può servirsi da solo) l’obbligo
dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le
merci esposte al pubblico, anche se di identico valore;
3. sono esclusi dall’obbligo dell’indicazione del prezzo tutti i
prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in
maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente
visibile al pubblico;
4. è obbligatoria l’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per
unità di misura.
CARTELLI OBBLIGATORI
Tutti gli esercenti hanno l’obbligo di esporre al
pubblico in modo chiaro e ben visibile una serie di cartelli riguardanti:
- le licenze possedute,
- il giorno di riposo settimanale,
- gli orari di esercizio dell’attività,
- il listino dei prezzi (per i pubblici esercizi),
- il cartello degli ingredienti (per i pubblici esercizi),
- la tabella dei giochi proibiti (per i pubblici esercizi),
- l’autorizzazione e la riproduzione a stampa degli art. 101
TULPS e 181-186 del regolamento TULPS (per i pubblici
esercizi).
La mancata esposizione dei cartelli obbligatori prevede la
comminazione, da parte degli organi deputati al controllo, di onerose sanzioni
pecuniarie che vanno da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro
3.098,00.
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