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mercoledì 30 aprile 2014

prezzi al pubblico e vetrine in allestimento

Siamo in periodo di crisi, ogni spesa, per moltissime famiglie, deve essere calibrata, valutata attentamente. Troppo spesso accade di passare davanti a vetrine con bizzarri e perenni cartelli “Vetrina in allestimento”.
Questo, nella quasi totalità dei casi, è una vera presa in giro. Non esporre i prezzi al pubblico, come richiede la legge, è un espediente subdolo per costringere il cliente ad entrare e chiedere, una volta dentro qualcosa succederà. Le trappole per il consumatore sono infinite, le studiano psicologi, architetti, esperti di marketing. Vanno dall’esposizione della merce negli scaffali dei centri commerciali ai trabocchetti di  offerte speciali, ai pagamenti dilazionati e ancora in molte altri escamotages. Uno studio ha stabilito, per esempio, che i prodotti da “spingere” debbano essere ad altezza dello sguardo. Trovare lo zucchero in un supermercato è impresa titanica, prima passi da migliaia di prodotti inutili che attraggono. Lo sguardo, molto spesso, porta a sinistra, per questo i prodotti dello stesso settore meno cari stanno a destra. Poi ci sono le strabilianti offerte rateali. Solo 3 euro al giorno!!! 3 euro moltiplicato per 365 giorni fa  1095 Euro totali. Magari per un prodotto venduto  800 in contanti. L’offerta tuttavia alletta per la “modica “  cifra giornaliera. C’è poi il capitolo “bambini”. Gli esperti li definiscono “influenzatori d’acquisto”. Molti gadgets sono infatti accanto alle casse dei supermercati. E molti prodotti per la famiglia sono alla loro altezza di sguardo perchè spesso accade che ci li accompagna si faccia sedurre dalla loro richiesta.
Per ulteriore chiarezza riguardo ai prezzi esposti nelle vetrine ecco un piccolo vademecum:
   

PUBBLICITA’ DEI PREZZI
(Rif.: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 14 - Art. 14)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque essi siano collocati (sia all’esterno dell’esercizio sia al suo interno, nelle vetrine o sui banchi di vendita) devono riportare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre
modalità idonee allo scopo;
2. nel caso siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l’uso di un unico cartello. Tuttavia, negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio (in cui, cioè, il cliente può  servirsi da solo) l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci esposte al pubblico, anche se di identico valore;
3. sono esclusi dall’obbligo dell’indicazione del prezzo tutti i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;
4. è obbligatoria l’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.


CARTELLI OBBLIGATORI

Tutti gli esercenti hanno l’obbligo di esporre al pubblico in modo chiaro e ben visibile una serie di cartelli riguardanti:  
- le licenze possedute,
- il giorno di riposo settimanale,
- gli orari di esercizio dell’attività,
- il listino dei prezzi (per i pubblici esercizi),
- il cartello degli ingredienti (per i pubblici esercizi),
- la tabella dei giochi proibiti (per i pubblici esercizi),
- l’autorizzazione e la riproduzione a stampa degli art. 101
TULPS e 181-186 del regolamento TULPS (per i pubblici
esercizi).

La mancata esposizione dei cartelli obbligatori prevede la comminazione, da parte degli organi deputati al controllo, di onerose sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 3.098,00.







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