Il 26 agosto 1789 veniva promulgata in Francia la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Da leggere, rileggere e meditare: come siamo finiti così in basso dopo 227 anni?
DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
DEL 26 AGOSTO 1789
I
rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale,
considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono
le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno
stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali,
inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente
presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i
loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del
Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni
istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami
dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili,
abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità
di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in
presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo
e del cittadino:
Art. 1 – Gli
uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali
non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2 – Il
fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed
imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la
sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3 – Il
principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo
o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4 – La
libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così,
l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che
assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi
diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Art. 5 – La
Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò
che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere
costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6 – La
Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto
di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua
formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che
punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente
ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro
capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro
talenti.
Art. 7 –
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi
determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che
sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono
essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della
Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.
Art. 8 – La
Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e
nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata
anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9 –
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato
colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario
per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 10 –
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la
manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11 – La
libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più
preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare
liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi
determinati dalla Legge.
Art. 12 – La
garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza
pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per
l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13 – Per
il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è
indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra
tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.
Art. 14 –
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i
loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo
liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la
ripartizione, la riscossione e la durata.
Art. 15 – La
società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni
pubblico funzionario.
Art. 16 – Ogni
società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei
poteri stabilita, non ha una costituzione.
Art. 17 – La
proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato,
salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera
evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.