Il
pezzo che segue non è brevissimo. Però può essere letto con calma, anzi, forse
è bene farlo. Un articolo al giorno. Per meglio memorizzare. Come si legge un libro che affascina seduti su
un divano. Come si leggono i vangeli o la Bibbia.
Essendo universale, ogni parola, ogni concetto è valido
a Cuneo come a Bangkok, A Lecce come in Patagonia. Ogni commento è superfluo
ed inutile. Ognuno ne faccia l’uso che crede. Quelle enunciate non sono leggi
che si prestano a diverse interpretazioni, si tratta di regole talmente ovvie
da sembrare banali. Così non è, purtroppo. C'è chi esporta militari armati chiamandoli Democrazia, c'è chi compra aerei da guerra e la chiama Difesa, e poi ci sono quelli che gettano disinfettante sugli immigrati e vengono chiamati "onorevoli". E’ un libro,
questo, che occorrerebbe rileggere mille volte e altre mille. Non stanca.
Buona
lettura a tutti.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della
libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti
dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo
sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia
e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo
sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo,
nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e
un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a
perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni,
L’ASSEMBLEA
GENERALE
proclama la
PRESENTE
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli
e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto
tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla
base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed
alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o
a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino
i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per
la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con
il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione
o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e
di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario,
da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto
alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono
godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla portata
di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e
deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e
delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in
nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione
di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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