Proseguiamo un piccolo tour le sale per il gioco d'azzardo ubicate in luoghi non consentiti dalla Legge Regionale di cui al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 169 del 20/12/2013 LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”
in particolare all'articolo 7, paragrafo 2 si legge:
2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture 3 ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
La richiesta all'Amministrazione Comunale è: si intende rispettare le leggi regionali in materia di gioco d'azzardo? Sempre nella legge citata si legge:
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per cui il 20 dicembre 2018 queste sale gioco dovrebbero essere spostate dal luogo dove si trovano ed ubicate, se nel caso, in luoghi con minor impatto socio ambientale.
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per cui il 20 dicembre 2018 queste sale gioco dovrebbero essere spostate dal luogo dove si trovano ed ubicate, se nel caso, in luoghi con minor impatto socio ambientale.
Distaza fra la Scuola Quinto Ennio e la
Distanza fra la Sala Bingo Lecce Via Salvatore Trinchese, 29, 73100 Lecce LE e l' Istituto G.Costa 30 mt.
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